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Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Lipomo

Sede: Lipomo (Como)
Date di esistenza: 1925 - 1975

Intestazioni:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Lipomo, Lipomo (Como), 1925 - 1975, SIUSA

Con legge 10 dicembre 1925, n. 2277 viene istituita, con sede in Roma, l’Opera nazionale maternità e infanzia, con l’intento di provvedere, attraverso il suo organo centrale e quelli periferici provinciali e comunali “alla protezione e all’assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti sino all’età di anni diciotto compiuti” (art. 4 legge 2277). Inoltre l’Opera nazionale svolge potere di vigilanza e di controllo su tutte le altre istituzioni pubbliche e private per l’assistenza della maternità e dell’infanzia.
A livello nazionale l’Opera è amministrata da un Consiglio centrale e da una Giunta esecutiva, mentre in ogni provincia viene istituita, in coordinamento fra tutte le istituzioni pubbliche e private, una Federazione diretta da un Consiglio con funzione esecutiva rispetto alle disposizioni emanate dell’organo centrale.
Sempre la legge n. 2277/1925 istituisce in ogni comune il Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell’Opera nazionale maternità e infanzia, deve provvedere alla protezione e all’assistenza della maternità e dell’infanzia. Il Comitato di patronato ha sede in locali forniti e arredati gratuitamente dal Comune.
Ancora a norma della legge n. 2277/1925, il Comitato di patronato è composto da membri di diritto e da altri membri scelti dal presidente della Federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità ed esperte in materia di assistenza materna ed infantile e si avvale dell’opera del segretario e degli altri impiegati del Comune.
Secondo il dettato del R.D. n. 2316/1934 sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del Tribunale, l’ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto e infine la segretaria del Fascio femminile. Tutte le cariche dei componenti, sia degli organi centrali che periferici, sono a carattere gratuito.
Comune di Lipomo - Archivio storico comunale - Inventario degli fondi archivistici aggregati
Dal verbale di insediamento del Comitato di Patronato di Lipomo del 30 agosto 1933, risultano quali componenti Italo Strazzabosco, podestà, Francesco Livio, segretario del fascio di combattimento, Cesare Magenta, ufficiale sanitario, Leopoldo Rigamonti, presidente della Congregazione di carità, Giulia Corti, insegnante, e don Leopoldo Girola, parroco locale (1).
La legge 1 dicembre 1966, n. 1081 detta nuove norme per l’ordinamento dell’Opera a livello nazionale, provinciale e locale e muta la denominazione del “Comitato di patronato” in “Comitato comunale”. L’art. 3 prevede inoltre una diversa composizione dell’organo locale: esso risulta infatti composto dal Sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l’incarico di presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale; da due membri designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza; dal presidente dell’Ente comunale di assistenza; dall’ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal Sindaco; da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi; dal presidente del Patronato scolastico; da un sacerdote designato dall’Ordinario diocesano competente per territorio; da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune.
Il Comitato comunale è nominato dal presidente della Federazione provinciale; i membri durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglie e trasferisce le funzioni dell’Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia previsti dall’art. 5 del R.D. n. 2316/1934.

Note:
1. Cfr. “Insediamento del Comitato di patronato di Lipomo”, in AOnmiLi (Archivio dell’Opera nazionale maternità e infanzia di Lipomo), 1933, b, 1, fasc. 2.


Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
ente di assistenza e beneficenza

Profili istituzionali collegati:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI, 1925 - 1975

Complessi archivistici prodotti:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Lipomo (fondo)


Redazione e revisione:
Menichetti Loredana, 2020/12/03, prima redazione


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