Date di esistenza: 1925 - 1975
Intestazioni:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Torno, Torno (Como), 1925 - 1975, SIUSA
Con legge 10 dicembre 1925, n. 2277 viene istituita, con sede in Roma, l’Opera nazionale maternità e infanzia, con l’intento di provvedere, attraverso il suo organo centrale e quelli periferici provinciali e comunali “alla protezione e all’assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti sino all’età di anni diciotto compiuti” (art. 4 legge 2277). Inoltre l’Opera nazionale svolge potere di vigilanza e di controllo su tutte le altre istituzioni pubbliche e private per l’assistenza della maternità e dell’infanzia.
A livello nazionale l’Opera è amministrata da un Consiglio centrale e da una Giunta esecutiva, mentre in ogni provincia viene istituita, in coordinamento fra tutte le istituzioni pubbliche e private, una Federazione diretta da un Consiglio con funzione esecutiva rispetto alle disposizioni emanate dell’organo centrale.
Sempre la legge n. 2277/1925 istituisce in ogni comune il Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell’Opera nazionale maternità e infanzia, deve provvedere alla protezione e all’assistenza della maternità e dell’infanzia. Il Comitato di patronato ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune.
Ancora a norma della legge n. 2277/1925, il Comitato di patronato è composto da membri di diritto e da altri membri scelti dal presidente della Federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità ed esperte in materia di assistenza materna ed infantile e si avvale dell’opera del segretario e degli altri impiegati del Comune.
Secondo il dettato del R.D. n. 2316/1934 sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del Tribunale, l’ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto ed infine la segretaria del Fascio femminile. Tutte le cariche dei componenti, sia degli organi centrali che periferici, sono a carattere gratuito.
La legge 1 dicembre 1966, n. 1081 detta nuove norme per l’ordinamento dell’Opera a livello nazionale, provinciale e locale e muta la denominazione del “Comitato di patronato” in “Comitato comunale”. L’art. 3 prevede inoltre una diversa composizione dell’organo locale: esso risulta infatti composto dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l’incarico di presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale; da due membri designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza; dal presidente dell’Ente comunale di assistenza; dall’ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco; da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi; dal presidente del Patronato scolastico; da un sacerdote designato dall’Ordinario diocesano competente per territorio; da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune.
Il Comitato comunale è nominato dal presidente della Federazione provinciale; i membri durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglie e trasferisce le funzioni dell’Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia previsti dall’art. 5 del R.D. n. 2316/1934.
Ancora a norma della legge n. 2277/1925, il Comitato di patronato è composto da membri di diritto e da altri membri scelti dal presidente della Federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità ed esperte in materia di assistenza materna ed infantile e si avvale dell’opera del segretario e degli altri impiegati del Comune.
Secondo il dettato del R.D. n. 2316/1934 sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del Tribunale, l’ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto ed infine la segretaria del Fascio femminile. Tutte le cariche dei componenti, sia degli organi centrali che periferici, sono a carattere gratuito.
La legge 1 dicembre 1966, n. 1081 detta nuove norme per l’ordinamento dell’Opera a livello nazionale, provinciale e locale e muta la denominazione del “Comitato di patronato” in “Comitato comunale”. L’art. 3 prevede inoltre una diversa composizione dell’organo locale: esso risulta infatti composto dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l’incarico di presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale; da due membri designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza; dal presidente dell’Ente comunale di assistenza; dall’ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco; da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi; dal presidente del Patronato scolastico; da un sacerdote designato dall’Ordinario diocesano competente per territorio; da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune.
Il Comitato comunale è nominato dal presidente della Federazione provinciale; i membri durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglie e trasferisce le funzioni dell’Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia previsti dall’art. 5 del R.D. n. 2316/1934.
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
ente di assistenza e beneficenza
Profili istituzionali collegati:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI, 1925 - 1975
Complessi archivistici prodotti:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Torno (fondo)
Redazione e revisione:
Menichetti Loredana, 2019/11/30, prima redazione