Nei territori del Regno d'Italia napoleonico, con il Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806, le competenze dei precedenti Uffici di conciliazione passarono alle Giudicature di pace che acquistarono anche funzioni in materia penale (correzionale e criminale): come giudici di polizia giudicavano le trasgressioni punibili con la detenzione fino a 10 giorni o con multa fino a lire 50 (decreto del 7 luglio 1807); avevano anche il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria.
Le norme riguardanti la scelta e i requisiti dei giudici, la loro circoscrizione, il numero (uno, a volte due per cantone), la residenza e le varie categorie di giudici vennero fissati con altri decreti, tra i quali quelli del 17 giugno 1806, 7 marzo 1807, 26 giugno 1807, 21 aprile 1808. Ai giudici di pace, con decreto del 21 aprile 1807, vennero attribuite anche le cause in materia commerciale, con sentenza inappellabile al tribunale di prima istanza nelle cause sino a 600 lire.
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Editing and review:
Gruppo di coordinamento organizzativo del SIUSA, 2020/10/11, prima redazione