Date di esistenza: sec. XIII - 1806
Intestazioni:
Universitas di Giovenazzo, Giovinazzo (Bari), sec. XIII - 1806, SIUSA
Sede vescovile probabilmente sin dall'anno 951, "Giovenazzo", secondo la denominazione vigente fino al 1811 (cfr. F. Assante, "Città e campagne nella Puglia del secolo XIX", in Quaderni Internazionali di Storia Economica e Sociale, Genève, Librairie Droz, 1975, p. 338), alla fine del XVIII sec. era una città in declino la cui popolazione era ridotta a poco più di 4500 abitanti, a causa del progressivo impoverimento dovuto alla prolungata condizione di terra feudale e alle contese interne tra i ceti dei nobili e dei "populari" o "popolani". Per quanto riguarda il primo aspetto, a partire dal 1068 il feudo di Giovenazzo fu più volte oggetto di donazioni o vendite in favore di diversi casati: solo a partire dal 1531 fu garantita una maggiore stabilità nelle successioni allorché il feudo fu retto per circa un secolo dai signori di Guastalla. Acquistato nel 1639 da un ricco banchiere genovese, Nicolò Giudice, Giovenazzo appartenne a tale famiglia fino al 1870, quando ottenne dal re di Napoli, dietro pagamento di 22.456 ducati e grana 44, il privilegio di perpetuo demanio divenendo "città regia" (M. Bonserio, "Le conclusioni decurionali della città di Giovinazzo: anni 1551-1762", Giovinazzo, Levante, 1994, pp. 153-4, n. 268; L. Giustiniani, "Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli" [Napoli, Vincenzo Manfredi, poi Stamperia di Giovanni de Bonis, 1797-1816], rist. anast. Bologna, Forni, 1969-1971, vol. V, p. 88). I prolungati dissidi tra i ceti dei nobili e dei popolari, oltre a essere determinanti per la distribuzione delle cariche civiche, conferirono al governo della città un particolare assetto amministrativo tendente a rappresentare equamente i due ceti: secondo un'antica consuetudine introdotta dal primo statuto della città, il cosiddetto "patto di concordia" stipulato tra i nobili e il popolo di Giovenazzo il 16 novembre 1395 (M. Bonserio, "Le conclusioni" cit., pp. 183-190), il governo dell'università era affidato a due sindaci aventi uguali prerogative e attribuzioni ma eletti separatamente dai due ceti con l'obbligo di rappresentarne i rispettivi interessi; qualsiasi risoluzione adottata dall'università era dunque subordinata all'accordo e al consenso di entrambi i sindaci. Con lo stesso procedimento erano distribuiti i principali uffici pubblici: il mastro giurato, ufficiale addetto all'ordine pubblico, il catapano, funzionario preposto alla vigilanza sui mercati e sul commercio, i giudici ecc. Per le cariche esercitate da una sola persona concorrevano ad anni alterni un rappresentante dei nobili e uno del popolo, mentre gli uffici di protettore del monastero di S. Giovanni, di mastro giurato della fiera e di "archivario" o "conservatore delle scritture della città" erano riservati ai gentiluomini (M. Bonserio, "Le conclusioni" cit., pp. 186-7). La nomina del governatore, che gestiva il potere locale esercitando funzioni di controllo sull'operato degli amministratori, era sottratta all'università e affidata ai feudatari quando Giovenazzo apparteneva alla loro giurisdizione e al re quando divenne terra demaniale.
Lo statuto fu riformato dal vescovo mons. Luciano de Rossi, che il 26 febbraio 1584 emanò alcune disposizioni sull'elezione dei sindaci e degli altri ufficiali dell'università contenute nello "Statuto pel governo municipale della città de Giovenazzo" (M. Bonserio, "Le conclusioni" cit., p. 8, n. 2 e pp. 253-6). Le disposizioni assegnavano la nomina degli amministratori dell'università a quattro elettori, selezionati attraverso un complesso procedimento in modo da rappresentare equamente i ceti dei nobili e dei popolari e da evitare ogni legame di parentela con i candidati; la scelta dei quattro elettori era sottoposta all'approvazione dei 36 consiglieri o decurioni in carica, e in caso di parità al governatore era riservato il diritto, esprimendo la propria preferenza, di ratificare i nomi in ballottaggio o di respingerli, e in tal caso si procedeva a una nuova votazione. La rosa dei candidati era fortemente limitata da una serie di norme restrittive: i precedenti amministratori non potevano concorrere alla stessa carica prima di due anni e a un ufficio diverso prima di un anno; i consiglieri o decurioni non potevano essere riconfermati nell'anno seguente alla loro elezione né potevano candidarsi ad altre cariche. Le stesse restrizioni erano applicate per la nomina dei razionali e dei sindacatori, incaricati di esaminare il saldo dei debiti e crediti dell'università e di richiedere l'incameramento dei beni degli amministratori, al termine del loro mandato, in caso di irregolarità contabili (M. Bonserio, "Le conclusioni" cit., pp. 253-6).
L'organizzazione amministrativa dell'università di Giovenazzo fu regolata dallo Statuto compilato dal vescovo de Rossi fino al 1759, quando, con decreto della Real camera di Santa Chiara di Napoli emanato l'11 luglio, fu riformato il sistema di elezione del Decurionato in relazione a una maggiore articolazione delle classi sociali: accanto ai nobili (1° ceto) e ai popolani (3° ceto) fu riconosciuta l'esistenza di una classe intermedia detta dei "civili" o "mediani" (2° ceto). Il numero dei decurioni, ridotto da 36 a 30, fu equamente ripartito in modo da rappresentare le tre classi (10 decurioni provenienti da ogni ceto), mentre la durata del loro mandato, precedentemente annuale, fu estesa a cinque anni (M. Bonserio, "Le conclusioni" cit., p. 256, n. 1).
L'organizzazione amministrativa dell'università di Giovenazzo fu regolata dallo Statuto compilato dal vescovo de Rossi fino al 1759, quando, con decreto della Real camera di Santa Chiara di Napoli emanato l'11 luglio, fu riformato il sistema di elezione del Decurionato in relazione a una maggiore articolazione delle classi sociali: accanto ai nobili (1° ceto) e ai popolani (3° ceto) fu riconosciuta l'esistenza di una classe intermedia detta dei "civili" o "mediani" (2° ceto). Il numero dei decurioni, ridotto da 36 a 30, fu equamente ripartito in modo da rappresentare le tre classi (10 decurioni provenienti da ogni ceto), mentre la durata del loro mandato, precedentemente annuale, fu estesa a cinque anni (M. Bonserio, "Le conclusioni" cit., p. 256, n. 1).
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
preunitario
Soggetti produttori:
Comune di Giovinazzo, successore
Profili istituzionali collegati:
Universitas (Regno di Napoli), sec. XIII - 1806
Complessi archivistici prodotti:
Comune di Giovinazzo (fondo)
Redazione e revisione:
Mincuzzi Antonella - supervisore Rita Silvestri, 2015/06/26, supervisione della scheda