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Ente comunale di consumo - ECC, 1946 - 2008

Gli enti comunali di consumo furono ideati nel 1946 dal legislatore per assolvere a una funzione calmieratrice dei prezzi dei generi di prima necessità, in una situazione di crisi e di squilibrio del mercato in conseguenza della seconda guerra mondiale. La loro istituzione fu sicuramente - anche se temporaneamente - utile e vantaggiosa per la collettività, in quanto essi sorsero col compito di reperire le merci a condizioni meno costose e vendere le stesse a prezzi meno onerosi di quelli del cosiddetto mercato nero allora imperante.
La materia è disciplinata dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, che istituisce gli enti comunali di consumo, e dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, relativo al finanziamento degli enti stessi. Il primo dei due decreti, nell'istituire obbligatoriamente per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti gli enti di consumo, quali enti con gestione autonoma aventi funzione essenzialmente calmieratrice, affidava ai medesimi il compito di provvedere al reperimento e all'approvvigionamento dei prodotti e delle derrate non razionate di più largo consumo e alla loro distribuzione ai consumatori al prezzo di costo, maggiorato delle sole spese di gestione. Il decreto successivo dell'8 settembre 1947 estese l'attività di tali enti anche ai generi di maggior consumo ancora sottoposti a razionamento, previa autorizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Per assicurarsi il finanziamento necessario al loro funzionamento, gli enti di consumo promossero fin dall'inizio trattative con istituti di credito o di risparmio al fine di ottenere la concessione di mutui con aperture di credito in conto corrente. Per agevolare il finanziamento, la legge istitutiva degli enti aveva previsto la possibilità per gli stessi di chiedere allo Stato la concessione di garanzie dei mutui concordati, prima in forma sussidiaria e nella misura massima del 60%, successivamente (in seguito all'emanazione del decreto legislativo 8 settembre 1947) in forma solidale e nella misura massima del 70%.
La legge 31 ottobre 1952, n. 1901, ridefinì completamente gli enti di consumo, abrogando le disposizioni relative all'istituzione obbligatoria e alle concessioni di garanzie statali sui mutui per lo svolgimento dell'attività e riducendo i poteri di controllo attribuiti all'amministrazione statale. Gli enti comunali di consumo vennero così a gravitare definitivamente nell'ambito dell'amministrazione comunale, anche se all'accentuazione del carattere comunale si opponeva il dato di una struttura imposta dallo Stato per un intervento contingente. Questa caratteristica si rifletteva nella struttura e nell'organizzazione dell'ente comunale di consumo, giuridicamente definito come ente pubblico economico. La separazione dall'amministrazione comunale era netta e marcata sia sotto il profilo formale che sostanziale; l'organo di indirizzo e di gestione era la commissione amministratrice, cui spettavano tutti i poteri relativi all'attività dell'ente, nonché poteri di impulso e di proposta nei confronti dell'amministrazione comunale in materia di approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei generi di largo consumo. Il collegamento con gli organi di governo del Comune rimaneva affidato alla presenza del sindaco e degli altri rappresentanti del Comune nella commissione amministratrice. La direzione effettiva dell'attività era attribuita a un direttore tecnico che partecipava, inoltre, con voto consultivo, alle sedute della commissione amministratrice e il cui parere era obbligatorio per ogni operazione che comportasse impegni finanziari dell'ente. Il restante personale era costituito da dipendenti del Comune appositamente comandati e da elementi tecnici direttamente assunti dall'ente. Questo aspetto introduceva un ulteriore elemento di non omogeneità, sia nei confronti dell'organizzazione comunale sia all'interno dell'ente stesso, dal momento che il personale assunto direttamente era assoggettato alla disciplina del rapporto di lavoro privato.
Nati per far fronte a necessità contingenti, gli enti di consumo si rivelarono non più utili man mano che le condizioni di mercato andavano normalizzandosi. Il tentativo di calmierare i prezzi in periodi non di contingenza, infatti, non può che essere infruttuoso se non viene attuato sul piano nazionale e contemporaneamente in tutto il territorio dello Stato. Diversamente, le merci scompaiono dai mercati delle città in cui si attua il calmieramento e affluiscono in altri mercati più vantaggiosi per i venditori, in forza delle note leggi economiche che regolano i prezzi fra domanda e offerta. Lo stesso legislatore, inoltre, ravvisata l'inutilità degli enti di consumo, non diede seguito alle agevolazioni previste a loro favore, tanto che, in sede di ratifica dei sopra citati decreti legislativi (n. 90 del 13 settembre 1946 e n. 1045 dell'8 settembre 1947), con la legge 31 ottobre 1952, n. 1901, revocò, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'istituzione degli enti comunali di consumo nei Comuni con più di 200.000 abitanti e soppresse l'istituto di garanzia statale a loro favore per la concessione dei finanziamenti. Nell'immediato dopoguerra (periodo di contingenza 1946-1948) gli enti comunali di consumo erano circa 167, ridotti a 74 nel 1950, a 56 nel 1952, a 39 nel 1953; nel 1955 ne sopravvivevano poco più di una ventina. Con la legge 19 marzo 1993, n. 68, ai Comuni viene data facoltà di trasformare gli enti comunali di consumo in società per azioni, con presidente il sindaco, senza il vincolo della proprietà prevalente (art. 3), conferendo il patrimonio degli enti stessi alle società per costituirne il capitale iniziale (art. 5). L'articolo 9 della stessa legge prevedeva che alle costituite società per azioni venisse rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione, in conformità alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale. Gli enti comunali di consumo sono stati definitivamente aboliti dal decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.


Fonti:
L. GIOVENCO, Ente comunale di consumo, in Novissimo digesto italiano, VI, Torino, UTET, 1960, pp. 564-565
C. MARZUOLI, Ente comunale di consumo, in Novissimo digesto italiano, Appendice, III, Torino, UTET, 1982, pp. 387-389


Soggetti produttori collegati:
Ente comunale di consumo - ECC di Feltre
Ente comunale di consumo - ECC di Selva di Cadore


Bibliografia:
C. MARZUOLI, Ente comunale di consumo, in Novissimo digesto italiano, Appendice, III, Torino, UTET, 1982, pp. 387-389
L. GIOVENCO, Gi interventi del Comune nell'economia: opere pubbliche, piani urbanistici, municipalizzazione, interventi nel commercio e nel consumo, Milano, Giuffrè, 1959

Redazione e revisione:
Pavan Laura, 2014/08/22, prima redazione
Pavan Laura, 2014/09/08, revisione


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