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Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Matera

Sede: Matera
Date di esistenza: 1925 - 1975

Intestazioni:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Matera, Matera, 1925 - 1975, SIUSA

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, denominata comunemente O.N.M.I, fu istituita come ente morale, con sede in Roma, con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in seguito modificata dal regio decreto del 21 ottobre 1926, n°1904 e dalla legge del 13 aprile 1933 n° 298. In ogni Provincia fu costituita, fra tutte le istituzioni pubbliche e private aventi come finalità la protezione e assistenza a maternità e infanzia, una Federazione presieduta da un consiglio composto da un presidente e da 8 consiglieri eletti fra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate. Del consiglio della Federazione provinciale faceva parte, di diritto, il medico provinciale e un ispettore scolastico. Il presidente ed i consiglieri duravano in carica 4 anni ed erano rieleggibili. Il Consiglio aveva sede in locali forniti gratuitamente dall'amministrazione provinciale. Ai sensi del regio decreto n. 2316/1934 il Consiglio era invece composto di undici membri; il presidente ed il vice presidente erano di diritto, rispettivamente il preside dell'amministrazione provinciale, oppure un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei fasci femminili o sua delegata; facevano parte del Consiglio, per diritto, un consigliere di prefettura preposto ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica, il medico provinciale, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato ed altri sei membri. L'amministrazione provinciale aveva la facoltà di affidare il servizio di assistenza ai bambini e alle madri alla federazione provinciale dell'ONMI, mediante apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero per l'Interno. Il trasferimento del servizio all'ONMI poteva anche essere disposto con decreto del Ministero per l'Interno. Il Ministero per l'Interno fissava il corrispettivo annuo che la federazione provinciale dell'ONMI doveva percepire dall'amministrazione provinciale e dai comuni interessati per lo svolgimento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. La legge 8 maggio 1927, n. 798, previde che i provvedimenti della federazione provinciale dell'ONMI, relativi al servizio di assistenza in sostituzione dell'amministrazione provinciale, fossero sottoposti alla vigilanza e tutela. In ogni provincia, quindi, fu istituita una commissione di vigilanza composta dal consigliere di pretura addetto al servizio di assistenza e beneficenza, dal medico provinciale, da un delegato della federazione provinciale dell'ONMI, da un delegato dell'amministrazione provinciale e dai direttori delle cliniche pediatriche e dermosifilopatiche, oppure, in mancanza, di un medico specializzato. La commissione di vigilanza aveva l'obbligo di visitare, almeno una volta per ciascun bimestre, i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi istituti che provvedevano all'assistenza agli illegittimi. Le amministrazioni di brefotrofi avevano, da parte loro, l'obbligo di compilare e trasmettere all'ONMI una statistica annuale relativa all'attività di assistenza degli illegittimi. La legge 1° dicembre 1966, n. 1081 dettò nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia a livello nazionale, provinciale e locale. La legge 23 dicembre 1975, n. 698 soppresse l'ONMI ed alle Province si attribuirono tutte le funzioni amministrative già esercitate dalle Federazioni provinciali, nonché una parte di quelle degli organi centrali.

Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
ente di assistenza e beneficenza

Complessi archivistici prodotti:
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato di Matera (fondo)


Redazione e revisione:
Bozza Annunziata, 2007/12/27, prima redazione


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