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Comune di Monticiano

Sede: Monticiano (Siena)
Date di esistenza: sec. XIII -

Intestazioni:
Comune di Monticiano, Monticiano (Siena), XIII -, SIUSA

Altre denominazioni:
Comunità antica di Monticiano (sec. XVI - 1773)
Comunità leopoldina di Monticiano (1773-1808)
Mairie di Monticiano (1808-1814)
Restaurata comunità di Monticiano (1815-1865)

Monticiano, già appartenente alla contea gherardesca e successivamente inserito nell'orbita del dominio senese, nel 1270 vide imporre sulla sua terra la giurisdizione di un podestà inviato da Siena e, all'inizio del XIV secolo, anche di un vicario che, però, rimase attivo per un breve periodo a causa della decadenza precoce del comune. Nel 1629 la terra di Monticiano venne infeudata e concessa come marchesato a Orso d'Elci fino all'emanazione della legge sui feudi del 1749, che riportò il paese sotto la giurisdizione senese. Le riforme comunitative attuate da Pietro Leopoldo, che nel 1777 interessarono il territorio della provincia di Siena, istituirono a Monticiano una comunità posta nella circoscrizione della cancelleria di Chiusdino.
Nel 1777 nell'ambito delle riforme leopoldine venne istituita la comunità di Monticiano, posta nella circoscrizione della cancelleria comunitativa di Chiusdino.
Gli statuti e le leggi comunali nonché tutte le magistrature locali di epoca precedente vennero di fatto aboliti. Il governo della nuova comunità, eletto per sorteggio fra i possidenti locali, era costituito dal Magistrato composto da un Gonfaloniere e da alcuni priori ed in carica per un anno. Il Magistrato, affiancato da un consigliere per ciascun popolo della comunità, andava a formare il Consiglio Generale. Il vecchio sistema fiscale venne riformato e razionalizzato: tutte le imposizioni vennero abolite ed al loro posto venne istituita la "tassa di redenzione". Si trattava di un'unica tassa annuale fissa assegnata a ciascuna da versarsi in tre rate alla Cassa della Camera delle Comunità. Se non fosse riuscita a pagare la tassa di redenzione, la comunità era autorizzata a distribuire un'imposta sui possidenti, chiamata "dazio". Di tutte le questioni finanziarie si occupava un camarlingo o depositario, estratto dalle borse approntate per il magistrato ed in carica da uno ad un massimo di tre anni consecutivi. Un altro importante ufficio, da porsi all'incanto, era quello di "provveditore di strade e fabbriche" di durata triennale. La Comunità venne soppressa nel 1808 con l'annessione della Toscana all'Impero francese.
Nonostante le mairies fossero state soppresse il 17 giugno 1814, le istituzioni comunitative precedenti l'occupazione francese ripresero a funzionare solo nel settembre del 1816.
La Restaurazione condusse al ripristino delle vecchie istituzioni anche nella comunità di Monticiano, che nel 1834 conobbe una variazione della sua estensione territoriale, con l'aggregazione dei comunelli di Iesa, San Lorenzo a Merse, Santo e Tocchi già appartenenti alla comunità di Sovicille.
Gli uffici restaurati trassero comunque esperienza dalla passata amministrazione, sia riguardo all'accentramento del governo comunitativo, che in materia di previsione finanziaria. All'interno del Magistrato si verificò infatti un forte rafforzamento del potere del Gonfaloniere, nominato da sovrano all'interno di una rosa di nomi scrutinati, su consiglio del Soprintendente della Camera di Sovrintendenza Comunitativa, e in carica per tre anni. Al Gonfaloniere vennero attribuite funzioni di controllo su di un ampio ventaglio di affari comunitativi, che andavano dall'amministrazione del fisco, dall'ordine pubblico all'assetto del territorio. Al Magistrato spettavano l'elezione del camarlingo, in carica per tre anni, e l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi. Il Consiglio, in carica per un anno, si riuniva di regola una sola volta, nel mese di settembre, assieme al Magistrato per eleggere i deputati incaricati della ripartizione della tassa di famiglia e gli impiegati della comunità e per deliberare sull'eventuale apertura di nuove strade.
Un nuovo regolamento comunale fu emanato nel 1849, successivamente alla fuga a Gaeta del Granduca e all'instaurazione di un governo provvisorio. Tale regolamento introduceva nella legislazione comunale elementi maggiormente progressisti: era previsto che i componenti del Consiglio generale fossero eletti dai maggiori contribuenti della Comunità: i Consiglieri, a loro volta, avrebbero poi eletto i membri del Magistrato comunitativo, con la proporzione di un priore ogni quattro consiglieri. I cambiamenti non riguardarono, tuttavia, soltanto i criteri di selezione degli incaricati della gestione della cosa pubblica. Anche le competenze degli organi furono radicalmente trasformate: rovesciando la precedente gerarchia fra i due organi, al Magistrato veniva ora affidata la sola esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, al quale erano riconosciute maggiori competenze rispetto al regolamento del 1816. Il ritorno del Granduca avrebbe portato, nel 1853, alla soppressione di questo regolamento, sostituito con un nuovo corpo normativo molto più restrittivo, che ben rifletteva il clima della seconda restaurazione conosciuta dal Granducato di Toscana. Soltanto nel 1859, dopo la definitiva fuga del Granduca, il nuovo governo provvisorio avrebbe emanato un nuovo regolamento, molto simile a quello del 1849, destinato a restare in vigore fino all'elaborazione delle leggi amministrative del Regno d'Italia nel 1865, fra cui figurava la prima legge comunale e provinciale dello Stato unitario del 20 marzo 1865 che soppresse definitivamente le comunità.


Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
ente pubblico territoriale

Profili istituzionali collegati:
Comunità (Granducato di Toscana), 1774 - 1808
Mairie (Impero francese), 1805 - 1814
Comunità (Granducato di Toscana), 1814 - 1865
Comune, 1859 -

Complessi archivistici prodotti:
Comune di Monticiano (fondo)
Stato civile del Comune di Monticiano (fondo)


Redazione e revisione:
Procopio Assunta, 2005/12/13, prima redazione
Rossi Manuel, 2015/07/31, revisione


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