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Comunità di Casellina e Torri

Sede: Scandicci (Firenze)
Date di esistenza: 1774 - 1865

Intestazioni:
Comunità di Casellina e Torri, Scandicci (Firenze), 1774 - 1865, SIUSA

Con il Regolamento particolare emanato il 23 maggio 1774, in esecuzione del regolamento generale per le comunità del contado, la compagine territoriale delle due leghe della Casellina e di Torri veniva ricondotta all'unica realtà istituzionale e territoriale della nuova comunità di Casellina e Torri, retta dal magistrato comunitativo, composto da un gonfaloniere e sette rappresentanti, e dal consiglio generale costituito a sua volta dai residenti nel magistrato e da un deputato di ciascuna delle parrocchie che costituivano la nuova comunità. Ormai conclusa la parentesi francese, l'editto del 27 giugno 18141 ne abolì le strutture di governo centrali e periferiche: in particolare fin dal successivo 1º luglio furono soppresse le mairies e vennero ripristinate, sia pure in via provvisoria, le istituzioni comunitative prenapoleoniche. Assetti e funzioni degli uffici e delle magistrature comunitative furono nuovamente definiti nel Regolamento del 1816, che disciplinò le competenze del gonfaloniere, del magistrato dei priori e del consiglio generale. Questi ultimi due organi mantenevano il medesimo numero di componenti fissato dai regolamenti leopoldini e continuavano ad essere eletti per tratta. Il gonfaloniere era invece nominato direttamente dal granduca e veniva a costituire la principale autorità a livello locale: sindaco della comunità e capo della magistratura comunitativa, di cui presiedeva le adunanze, egli esercitava il controllo sull' attività finanziaria ed amministrativa della comunità, la vigilanza sulle strade e sui lavori pubblici, nonché il controllo sulla polizia locale, per il tramite del giusdicente. Per questo intratteneva relazioni con gli organi centrali di governo e con le altre comunità. Il magistrato comunitativo si riuniva due volte l'anno per l'elezione del camarlingo e per l'approvazione di bilanci e rendiconti. Il consiglio generale si riuniva una volta l'anno, unitamente al magistrato, per l'elezione dei deputati addetti alla formazione dei reparti della tassa di famiglia, per deliberare sugli stipendi dei magistrati comunitativi, sulla nomina di medici e chirurghi, nonché sugli affari di strade. Il regolamento del 1816 confermò anche altri uffici dell'amministrazione locale, quali quello di provveditore di strade e di camarlingo, che fin dalle riforme di Pietro Leopoldo avevano costituito le punte emergenti della burocrazia locale. La Restaurazione modificò sensibilmente anche il sistema fiscale e, confermando l'uniformazione tra contado e distretto, per altro già sancita dai Francesi, introdusse nuovi tipi di tasse, quali la tassa prediale, il dazio comunitativo e la tassa di famiglia. Nel 1849 venne emanato un nuovo regolamento che, recependo le istanze progressiste dello statuto, apportò modifiche alla composizione, competenze, modalità di nomina del magistrato e del consiglio, mentre il gonfaloniere rimaneva di nomina granducale e durava in carica quattro anni. Il regolamento prevedeva che la nomina dei consiglieri avvenisse attraverso le elezioni e che i priori fossero eletti dal consiglio stesso tra i propri membri. Ribaltando dunque il consueto rapporto di subalternità, il consiglio assumeva la veste di principale organo deliberante della comunità, mentre ai priori erano delegate sostanzialmente funzioni esecutive. Il regolamento del 1849 disegnava inoltre un organico comunitativo complesso e articolato, costituito dagli ufficiali comunali (il camarlingo ed i grascieri), dagli impiegati (medici, chirurghi, l'ingegnere e l'assistente ai lavori, il procaccia e l'ispettore di polizia municipale), nonché dai salariati (donzelli, guardie municipali). Il regolamento del '49 venne ben presto soppiantato da un nuovo regolamento, emanato nel 1853, che si ricollegava sostanzialmente a quello del 1816, ristabilendo l'elezione per tratta del consiglio e dei priori e confermando le attribuzioni che essi avevano prima del 1849. Nel 1859, infine, il secondo governo provvisorio promulgò un nuovo regolamento, a sua volta modellato su quello del 1849, che rimase in vigore fino al 1865, quando la legge sull'unificazione amministrativa fissò la fisionomia dei moderni enti locali. Con la Restaurazione, inoltre, la comunità di Casellina e Torri tornò a far parte della cancelleria comunitativa del Galluzzo entro la cui circoscrizione rimase fino alla soppressione di quest'ultima.

Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
ente pubblico territoriale

Complessi archivistici prodotti:
Comunità di Casellina e Torri (fondo)


Redazione e revisione:
Pagliai Ilaria, 2005/09/01, prima redazione


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