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Ordine degli avvocati, 1874 -

Con la legge n. 1938 del 1874 e il regolamento n. 2012 del 23 luglio dello stesso anno si realizzò in Italia una moderna organizzazione delle professioni forensi. Questi provvedimenti legislativi costituirono il primo ordinamento autonomo di una professione liberale nel Regno d'Italia e servirono da esempio anche per la disciplina di altri ordini professionali. La legge abolì tutte le disposizioni esistenti, fissando condizioni per l'ammissione all'avvocatura e alla procura: per essere iscritti all'albo degli avvocati occorreva la laurea in giurisprudenza (art. 8) mentre per essere iscritti a quello dei procuratori bastava aver seguito i corsi e aver sostenuto l'esame di alcune discipline giuridiche di maggiore importanza (art. 39). L'istruzione pratica veniva impartita e certificata a cura dei professionisti legali già esercenti, riuniti in Collegio presso ogni corte d'appello e ogni tribunale; a tale collegio, oltre che il controllo sulla preparazione professionale degli aspiranti ad essere iscritti all'albo, competeva anche il sindacato sulla moralità e correttezza professionale di coloro che già esercitavano, nonché l'esercizio del potere disciplinare. Gli aspiranti alla professione legale che avessero voluto iscriversi all'albo degli avvocati o a quello dei procuratori dovevano attendere per due anni ad un tirocinio professionale nello studio di un avvocato o di un procuratore e, alla fine, sostenere un esame teorico-pratico davanti ad una commissione composta da cinque membri e diversificata a seconda dell'ammissione all'esercizio ad una delle due professioni.
Furono creati due distinti ordini, uno per gli avvocati e uno per i procuratori, ciascuno retto da un consiglio di nomina elettiva, i cui organi di vigilanza, secondo la predetta legge del 1874, erano rispettivamente il consiglio degli avvocati e il consiglio di disciplina dei procuratori.
La legge del 1874 ha fissato alcuni principi che sono stati una costante della disciplina forense fino ai nostri giorni: il monopolio legale dell'esercizio della professione riservato agli iscritti all'albo, l'autonomia dell'ordine professionale, costituito su base corporativa e dotato di personalità giuridica, l'affidamento ad esso della tenuta dell'albo e della disciplina degli iscritti, la vigilanza statale dell'ente.
Con l'emanazione della legge 25 marzo 1926, n. 453 e del relativo regolamento di attuazione ed il successivo decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578, consacrati poi nella "Carta del lavoro", vennero soppressi tutti gli ordini e trasferite le funzioni ai sindacati professionali, che assunsero la rappresentanza e la tutela unitaria delle relative categorie professionali. L'Ordine degli avvocati, da associazione autonoma e privata tutelata e vigilata dallo Stato in ragione della sua funzione di interesse pubblico, divenne dunque un sindacato fascista, sottoposto come tutti gli altri al potere politico. La legge 453/1926 aveva confermato, comunque, la distinzione tra avvocati e procuratori: l'iscrizione all'albo degli avvocati e a quello dei procuratori avveniva, infatti, dopo il superamento di due concorsi distinti; gli avvocati, poi, potevano esercitare la professione davanti a tutte le corti, i tribunali e le preture del regno (art. 4) mentre l'ambito dei procuratori era circoscritto al tribunale cui erano assegnati e alle relative preture dipendenti e alla corte d'appello con sede nella stessa città in cui risiedeva il tribunale (art. 6). Agli avvocati inoltre competeva il patrocinio degli imputati nei giudizi penali, ai procuratori la rappresentanza della parte civile.
Con la caduta del regime fascista, vennero abrogate tutte le norme relative alla struttura dell'organizzazione professionale: il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 diede avvio alla ricostituzione dell'Ordine sulla base di principi democratici. Furono istituiti i consigli dell'Ordine, eletti dall'assemblea degli iscritti agli albi, e il Consiglio nazionale forense, in sostituzione del Consiglio superiore forense.
La legge 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso l'albo dei procuratori, stabilendo l'iscrizione d'ufficio nell'albo degli avvocati dei procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero iscritti all'albo dei procuratori, fissando anche la sostituzione del termine procuratori legali con avvocati.
Per ogni tribunale civile e penale è, quindi, costituito un albo di avvocati; la data dell'iscrizione ad esso stabilisce l'anzianità per ciascun professionista. È condizione, per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni, aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto. Per l'iscrizione nell'albo è, invece, necessario essere cittadino italiano, godere il pieno esercizio dei diritti civili e della buona condotta, detenere il necessario titolo accademico, avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali della corte d'appello o del tribunale almeno per due anni consecutivi posteriormente alla laurea (il decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 374 aveva ridotto il periodo di pratica ad un anno ma, successivamente, l'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 ha riportato a due gli anni richiesti), essere riuscito vincitore nell'esame previsto che ha luogo presso il Ministero della giustizia in Roma ovvero presso le corti d'appello, avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.
Attualmente l'Ordine degli avvocati è suddiviso in 164 ordini territoriali, uno per ogni circondario di tribunale, e un ordine nazionale, il Consiglio nazionale forense.
L'Ordine è composto dall'assemblea di tutti gli avvocati iscritti e da un consiglio, designato dall'assemblea ogni due anni e costituito da un numero variabile da 5 a 15 membri in relazione al numero degli iscritti, ossia 5 fino a 50 membri, 7 fino a 100, 9 fino a 500 e 15 sopra i 500. Il presidente è designato tra i membri del consiglio e rappresenta l'Ordine, presiede e convoca l'assemblea e il consiglio, ne coordina e dirige i lavori e sottoscrive le deliberazioni. E' prevista anche la presenza di un segretario che cura l'organizzazione degli uffici e le pubblicazioni prescritte e controfirma i verbali delle sedute e delle decisioni, e di un tesoriere, che si occupa dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità ed è responsabile della gestione finanziaria. I consigli dell'ordine degli avvocati esercitano le seguenti funzioni: custodiscono gli albi professionali e i registri dei praticanti; esercitano il potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi; vigilano sul decoro dei professionisti e sull'esercizio della pratica forense; danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato; emettono, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato, a richiesta e a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell'esercizio professionale; interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati non dipendono dallo stesso consiglio, la conciliazione è promossa da quel consiglio che ne sia stato per primo richiesto. Il consiglio dell'Ordine procede, al principio di ogni anno, alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni e mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8 della legge del 1933, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle preture. Tale elenco è poi comunicato alle preture del distretto della corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle preture medesime.
Il Consiglio nazionale forense è l'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, espressione della classe forense nella sua unità. Ha sede in Roma, presso il Ministero della giustizia ed è composto da tanti membri quanti sono i distretti delle corti di appello, eletti tra gli avvocati ammessi al patrocinio avanti le magistrature superiori. I componenti durano in carica tre anni: possono essere rieletti e, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I lavori del Consiglio che, tra i suoi componenti, elegge il presidente, i vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, sono retti da un regolamento. Le principali attribuzioni del Consiglio sono: la funzione giurisdizionale, che si realizza nel giudicare sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli ordini territoriali in materia disciplinare, di tenuta degli albi e di reclami elettorali; la tenuta dell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori; la funzione consultiva sui progetti di legge e di regolamento che riguardano, principalmente, direttamente e indirettamente, la professione forense. Il Consiglio, inoltre, dà il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini, designa gli avvocati quali componenti le commissioni di esame di abilitazione, approva e coordina i programmi delle scuole forensi e redige, aggiorna e propone le tariffe professionali. Il Consiglio è un organo dell'Ordine forense ed è, contemporaneamente, un soggetto dell'ordinamento statale, al quale, per legge, sono demandati poteri giurisdizionali e di amministrazione. E', quindi, organo di rappresentanza istituzionale e generale dell'Avvocatura ed è teso a rappresentare il dinamismo degli ordini forensi e dell'avvocatura per garantire la qualità professionale degli avvocati e il loro livello etico, nel quadro dell'area europea. Il Consiglio è presente in tutti gli organismi internazionali dell'avvocatura, ha un ufficio a Bruxelles e mantiene i contatti con le avvocature di tutto il mondo; suoi rappresentanti sono nelle più importanti commissioni giuridiche italiane ed estere. Pubblica il trimestrale di cultura e dottrina "Rassegna forense" e il bimestrale "Attualità forensi" e dà vita ad iniziative editoriali, quali i "Quaderni della rassegna forense".

(Tratto da: http://www.consiglionazionaleforense.it)


Soggetti produttori collegati:
Ordine degli avvocati della provincia di Brindisi
Ordine degli avvocati di Perugia
Ordine degli avvocati di Taranto
Ordine degli avvocati di Terni
Ordine degli avvocati e procuratori della provincia di Bari


Bibliografia:
Inventario dell'archivio dell'Ordine degli avvocati di Perugia, a cura di A. MAORI e A. MEZZASOMA, Perugia 2004, I-IX

Redazione e revisione:
Lonzini Silvia, 2006/06, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2006/06/23, revisione


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