Date of live: 1929 - 1988
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Opera pia Galimberti di Osnago, Osnago (Lecco), 1929 - 1988, SIUSA
L’Opera pia Galimberti di Osnago viene costituita con atto del 30 aprile 1929 dai fratelli Giovanni Battista e Federico Galimberti, figli del cavaliere Luigi.
Dal primo statuto adottato il 29 ottobre 1929 dalla Congregazione di carità di Osnago (1), soggetto individuato dagli stessi fondatori come ente amministratore, si rileva che lo scopo istituzionale della pia opera è “l’assistenza sanitaria ed ospedaliera dei cittadini del Comune di Osnago e particolarmente il ricovero di vecchi inabili od infermi”. Per il raggiungimento degli obiettivi utilizza i fondi messi a disposizione dai fondatori: il Fondo “Plebiscito”, disposto dalla ditta G.B. Galimberti e figli in titoli al portatore per un importo di lire 30.000 nominali; il Fondo “Bambina Galimberti” disposto dai fratelli Giovanni Battista e Federico Galimberti in titoli al portatore per un importo di lire 60.000 nominali. A questi potranno essere aggiunti altri fondi disposti dai membri della famiglia. Lo statuto prevede che, nel Consiglio dei patroni della Congregazione di carità, sia presente un componente della famiglia Galimberti, “affinché ne controlli il funzionamento”.
A seguito della decisione adottata dalla Congregazione di carità con propria deliberazione del 15 luglio 1930 n. 6, di erezione dell’Opera pia in ente morale, vengono effettuate alcune modifiche statutarie conseguenti alle osservazioni avanzate dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 giugno 1930 (2). In particolare l’art. 2 del nuovo statuto prevede che lo scopo dell’ente sia quello “di provvedere, nei limiti dei propri mezzi, all’assistenza sanitaria ed ospedaliera medianti aiuti e sovvenzioni dirette e mediante ricovero presso Istituti Ospedalieri ed Asili di Inabili dei vecchi poveri, infermi od inabili a lavoro, aventi domicilio di soccorso nel Comune di Osnago e che non abbiano congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di poterlo fare”.
L’Opera pia viene eretta in ente morale con decreto reale di Vittorio Emanuele III del 17 ottobre 1930. Con il medesimo decreto viene approvato lo statuto adottato il 15 luglio 1930 (3).
A seguito di ulteriori donazioni apportate dai componenti della famiglia Galimberti, con provvedimento del 1 settembre 1933, n. 80/8, la Congregazione di carità delibera un’ulteriore modifica statutaria, in particolare ampliando lo scopo della pia opera (4). Infatti l’art. 2 prevede che “il reddito del ‘Fondo Federico Galimberti’ sarà destinato, oltre che all’assistenza sanitaria ed ospedaliera, come già stabilito dall’Opera pia Galimberti, anche all’assistenza ai poveri ed ai disoccupati, … limitatamente però ai cittadini domiciliati e residenti nell’attuale territorio del Comune di Osnago da almeno dieci anni e con preferenza per i componenti le famiglie degli operai della ditta G.B. Galimberti e figli …”. Il nuovo statuto viene approvato con decreto reale di Vittorio Emanuele III del 9 novembre 1933 (5).
Con la cessazione della Congregazione di carità e l’istituzione, nel 1937, dell’Ente comunale di assistenza di Osnago, la pia Opera passa in amministrazione al nuovo Ente, anche se mantiene “patrimonio separato e quindi … bilanci consuntivi e conti finanziari a parte” (6).
Nella relazione predisposta nel 1974 dall’amministrazione della pia opera viene evidenziato che, con il passare degli anni, le modeste rendite disponibili vengono utilizzate solamente quali contributi “al pagamento delle rette di ricovero dei poveri inabili negli appositi Istituti”. Ed ancora che “in considerazione che le esigue disponibilità non consentono il raggiungimento dei fini statutari, l’Amministrazione comunale di Osnago provvede semestralmente ad erogare il contributo a saldo di quanto sopra”.
La successiva soppressione dell’ECA e la riorganizzazione dei servizi socio - assistenziali conseguenti alla nuova normativa regionale portano prima alla nomina di un collegio commissariale (7) e poi alla totale estinzione dell’Opera pia avvenuta, ai sensi dell’art 4, 1° comma, L.R. 28 dicembre 1981, n. 72, con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 72/519 del 8 gennaio 1988 (8).
Note:
1. Cfr. AOpGOs (Archivio dell’Opera pia Galimberti di Osnago) b. 1, fasc. 2.
2. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 1.
3. Cfr. nota 2.
4. Cfr. nota 1.
5. Cfr. nota 1.
6. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 6.
7. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 9.
8. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 10.
L’Opera pia viene eretta in ente morale con decreto reale di Vittorio Emanuele III del 17 ottobre 1930. Con il medesimo decreto viene approvato lo statuto adottato il 15 luglio 1930 (3).
A seguito di ulteriori donazioni apportate dai componenti della famiglia Galimberti, con provvedimento del 1 settembre 1933, n. 80/8, la Congregazione di carità delibera un’ulteriore modifica statutaria, in particolare ampliando lo scopo della pia opera (4). Infatti l’art. 2 prevede che “il reddito del ‘Fondo Federico Galimberti’ sarà destinato, oltre che all’assistenza sanitaria ed ospedaliera, come già stabilito dall’Opera pia Galimberti, anche all’assistenza ai poveri ed ai disoccupati, … limitatamente però ai cittadini domiciliati e residenti nell’attuale territorio del Comune di Osnago da almeno dieci anni e con preferenza per i componenti le famiglie degli operai della ditta G.B. Galimberti e figli …”. Il nuovo statuto viene approvato con decreto reale di Vittorio Emanuele III del 9 novembre 1933 (5).
Con la cessazione della Congregazione di carità e l’istituzione, nel 1937, dell’Ente comunale di assistenza di Osnago, la pia Opera passa in amministrazione al nuovo Ente, anche se mantiene “patrimonio separato e quindi … bilanci consuntivi e conti finanziari a parte” (6).
Nella relazione predisposta nel 1974 dall’amministrazione della pia opera viene evidenziato che, con il passare degli anni, le modeste rendite disponibili vengono utilizzate solamente quali contributi “al pagamento delle rette di ricovero dei poveri inabili negli appositi Istituti”. Ed ancora che “in considerazione che le esigue disponibilità non consentono il raggiungimento dei fini statutari, l’Amministrazione comunale di Osnago provvede semestralmente ad erogare il contributo a saldo di quanto sopra”.
La successiva soppressione dell’ECA e la riorganizzazione dei servizi socio - assistenziali conseguenti alla nuova normativa regionale portano prima alla nomina di un collegio commissariale (7) e poi alla totale estinzione dell’Opera pia avvenuta, ai sensi dell’art 4, 1° comma, L.R. 28 dicembre 1981, n. 72, con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 72/519 del 8 gennaio 1988 (8).
Note:
1. Cfr. AOpGOs (Archivio dell’Opera pia Galimberti di Osnago) b. 1, fasc. 2.
2. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 1.
3. Cfr. nota 2.
4. Cfr. nota 1.
5. Cfr. nota 1.
6. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 6.
7. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 9.
8. Cfr. AOpGOs b. 1, fasc. 10.
Legal position:
pubblico
Type of creator:
ente di assistenza e beneficenza
Generated archives:
Opera pia Galimberti di Osnago (fondo)
Editing and review:
Menichetti Loredana, 2019/11/29, prima redazione