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Regione Puglia

Sede: Bari
Date di esistenza: 1970 -

Intestazioni:
Regione Puglia, Bari, 1970 -, SIUSA

La prima legge emanata per la costituzione e il funzionamento degli organi regionali in attuazione dell'art. 123 della Costituzione - legge 10 febbraio 1953, n. 62 - è risultata inapplicabile per la realizzazione degli istituti regionali.
Le prime elezioni dei Consigli regionali sono state effettuate il 7 giugno 1970, in attuazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante le norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, che sono state poi riformulate con la legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Con l'approvazione della legge 16 maggio 1970, n. 281 sul regime finanziario, l'articolo 17 ha delegato al Governo l'adozione di decreti legislativi che disponessero e disciplinassero il passaggio alle Regioni delle funzioni statali e delle risorse collegate nelle materie indicate nell'art. 117, comma 1, della Costituzione.
Per effetto dei decreti delegati, emanati in data 14 e 15 gennaio 1972, nn. 1-11 e 5 giugno 1972, n. 312, il Governo ha disposto il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, ma le Amministrazioni regionali, che hanno iniziato la loro attività legislativa e amministrativa a partire dal 1° aprile 1972, pur disponendo di personale trasferito dalle amministrazioni dello Stato, in molti casi, si sono trovate nell'impossibilità pratica di funzionare, per la lentezza e la resistenza con cui si procedeva al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie.
Con l' approvazione della nuova legge delega del 22 luglio 1975, n. 382, viene istituita una commissione di studio sulle funzioni elencate nell'art. 117 della Costituzione, per dare coerenza e ordine logico alle attribuzioni che avrebbero dovuto svolgere le Regioni.
Il decreto legislativo del 24 luglio 1977, n. 616 ha completato il trasferimento delle funzioni statali e delle relative risorse umane e finanziarie ed il decreto n. 617 ha soppresso gli uffici statali centrali e periferici non più necessari per intervenute competenze regionali. In tal modo alle Regioni sono stati attribuiti blocchi organici e completi di funzioni, che hanno evitato la frammentazione e la inattuabilità pratica del riparto di competenze operato dai decreti del 1972. Le funzioni amministrative attribuite alle Regioni dall'art. 118, comma 1, della Costituzione, relative alle materie riservate alla loro potestà legislativa dall'art. 117, sono le seguenti: 1. ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 2. circoscrizioni comunali; 3. polizia locale urbana e rurale; 4. fiere e mercati; 5. beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera; 6. istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; 7. musei e biblioteche di enti locali; 8. urbanistica; 9. turismo e industria alberghiera; 10. tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; 11. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 12. navigazione e porti lacuali; 13. acque minerali e termali; 14. cave e torbiere; 15. caccia; 16. pesca nelle acque interne; 17. agricoltura e foreste; artigianato; 18. altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le funzioni trasferite alle Regioni dal decreto n. 616/1977, sono state raggruppate in quattro settori organici con riferimento alla collettività ed al territorio regionale: 1. territorio; 2. agricoltura; 3. sviluppo economico; 4. servizi sociali.
Anche il conferimento di funzioni amministrative, operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha preso le mosse dall'art. 118 comma 2, della Costituzione, ma ha sostituito il principio di attribuzione alle autonomie delle sole materie assegnate dalla legge, con l'opposto principio di sussidiarietà, secondo il quale tutte le funzioni amministrative spettano alle Regioni e agli enti locali, eccetto quelle che la legge riservava allo Stato.
Anche il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato dal Governo in attuazione della delega attribuitagli dalla legge n. 59/1997, ha individuato, come il decreto n. 616/1977, le materie attribuite alle Regioni per settori omogenei, con riferimento alla comunità e al territorio regionale: a. sviluppo economico e attività produttive; b. territorio, ambiente e infrastrutture; c. servizi alla persona e alla comunità; d. polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) anche le Regioni a statuto ordinario godono di forme e condizioni particolari di autonomia, regionalismo differenziato, per cui a ciascuna Regione viene attribuita la possibilità di negoziare con lo Stato forme e condizioni particolari di autonomia, che incidono sul piano amministrativo e finanziario, ma possono anche estendersi a quello legislativo.
L'autonomia statutaria delle Regioni, contemplata dalla Costituzione, fa si che lo statuto regionale determini la forma di governo che la Regione intende attribuirsi ed i principi fondamentali del suo funzionamento e della sua organizzazione e prevede che gli Statuti ordinari siano approvati (art. 123 Cost.) dal Consiglio regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in tal modo gli statuti acquistano anche formalmente la natura giuridica di leggi regionali.
Pertanto, il potere legislativo compete tanto allo Stato quanto alle Regioni (art. 117); lo Stato legifera, in modo esclusivo ma residuale, nelle materie elencate dall'art. 117, comma 2 della Costituzione. Alle Regioni spetta una competenza concorrente in una serie di ambiti individuati dal comma 3, rimanendo riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, per mezzo di leggi quadro. Si attribuisce alle Regioni la potestà piena o esclusiva (comma 4) in tutte le materie che non siano espressamente riservate alla legislazione statale.
Con l'abrogazione dell'art. 125, comma 1, della Costituzione, viene eliminato il controllo statale sulle leggi regionali; il Governo può ricorrere alla Corte Costituzionale solo per il controllo di legittimità, qualora ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della Regione.
L'autonomia normativa delle Regioni si esplica attraverso l'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria.
La podestà regolamentare viene affidata all'organo esecutivo ossia alla Giunta, nelle materie oggetto di legislazione esclusiva o concorrente (art. 121).
Il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, avviato con i decreti delegati del 1972 ed i decreti legislativi del 1977, e proseguito con i decreti attuativi della legge delega n. 59/1997, si è completato con la modifica dell'art. 118 della Costituzione, che dispone la titolarietà generale delle funzioni amministrative in capo ai comuni ed in via subordinata ne prevede il trasferimento a province, regioni e Stato.
L'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regione dall'art. 119, ossia la potestà di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle funzioni loro affidate, si attiva attraverso l'imposizione di tributi ed entrate proprie che consentono di finanziare integralmente le spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione, coadiuvati dai trasferimenti erogati dal fondo perequativo che compensa eventuali squilibri fra le entrate tributarie delle Regione e da risorse aggiuntive dello Stato.


Il sistema di governo regionale

Organi essenziali dell'organizzazione regionale sono: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Regione.
Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della collettività regionale; viene eletto dai cittadini residenti nella regione, mediante suffragio universale e diretto: "Esercita le potestà legislative attribuite alle regioni e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi" (art. 121 della Costituzione, modificato dalla L. cost. 22 novembre 1999, n. 1). Al Consiglio spettano le attribuzioni amministrative conferite dallo Statuto, comprese quelle relative all'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali e all'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione.
Il Consiglio esercita poteri di controllo politico nell'operato della Giunta e del Presidente della Regione e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
I primi Consigli regionali hanno elaborato gli "statuti" approvati con le leggi statali del 22 maggio 1971, nn. 348-350, che ne stabiliscono le competenze e le funzioni. Il primo statuto della Regione Puglia è stato approvato con la legge n. 349 del 22 maggio 1971; l'ultimo in vigore è stato approvato con L. R. 12 maggio 2004, n. 7.
Il Consiglio della Regione Puglia si articola nei settori: Tecnico ed informatico, Segreteria, Amministrazione e contabilità, Legislativo, Aula e resocontazione, Biblioteca e documentazione, comunicazione istituzionale, Stampa.
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione (art. 122 Cost. modificato dalla L. cost. n. 1/1999), i cui componenti sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta. E' l'organo che partecipa direttamente all'attività di indirizzo politico della Regione presentando i disegni di legge al Consiglio.
La Giunta della Regione Puglia si articola in assessorati, settori, uffici.
Il Presidente della Regione che è anche il Presidente della Giunta viene eletto a suffragio universale e diretto (art. 122 Cost. modificato dalla L. cost. 1/1999); esercita i poteri di rappresentanza della Regione e di esecuzione delle direttive e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, fa da tramite tra gli organi di governo della Regione e gli organi dell'Amministrazione statale.
Alla Presidenza della Giunta regionale fanno capo i seguenti settori:
Gabinetto, Comunicazione istituzionale, Servizio stampa, Legale, Segreteria di Presidenza, Segreteria della Giunta, Legislativo della Giunta, Protezione civile.
(2007, R. Silvestri )


Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
regione

Complessi archivistici prodotti:
Centro di orientamento scolastico e professionale (fondo)
Centro di orientamento scolastico e professionale (fondo)
Comitato regionale di controllo - CORECO. Sezione provinciale di Taranto (fondo)
Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - ENAPI di Bari (fondo)
Ex Patronato scolastico e gruppo di lavoro provinciale pubblica istruzione (fondo)
Gruppo di lavoro provinciale pubblica istruzione (fondo)
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - IPA (fondo)
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - IPA (fondo)
Ispettorato provinciale per l'alimentazione - IPAL (fondo)
Ispettorato ripartimentale delle foreste - IRIF (fondo)
Opera nazionale pensionati d'Italia - ONPI. Casa di riposo di Bari (fondo)
Personale. Unità operativa provinciale (fondo)
Ragioneria provinciale (fondo)
Regione Puglia. Consiglio regionale (fondo)
Regione Puglia. Giunta regionale. Archivio generale di Lecce (complesso di fondi / superfondo)
Regione Puglia. Giunta regionale. Archivio generale di Taranto (complesso di fondi / superfondo)
Ufficio del contenzioso (fondo)
Ufficio del genio civile (fondo)
Ufficio del genio civile (fondo)
Ufficio del veterinario provinciale (fondo)
Ufficio provinciale coordinamento Unità sanitarie locali (fondo)
Ufficio regionale di assistenza alla meccanizzazione agricola - UMA (fondo)


Bibliografia:
"Le autonomie locali secondo le modifiche apportate dalla L. cost. 18.10.2001, n. 3 al Titolo V, Parte seconda della Costituzione", Napoli, Ed. giuridiche Simone, 2001.
L. CARBONE - F. CARINGELLA - F. ROMANO, "Il nuovo volto della Pubblica Amministrazione tra federalismo e semplificazione", Napoli, Ed. giuridiche Simone, 2001.

Redazione e revisione:
Latrofa Pasqua Vita - direzione lavori Rita Silvestri, 2007/02/17, revisione
Mincuzzi Antonella - supervisore Rita Silvestri, 2015/10/29, supervisione della scheda


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