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Collegio degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia - IPASVI, 1954 -

I collegi provinciali delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia sono stati costituiti in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del Testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098. Ai collegi furono estese le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
In base all'art. 1 della legge del 1954, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, poteva disporre che un Collegio avesse per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede, se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei collegi residenti nella Provincia fosse stato esiguo.
Con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, relativa all'estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, fino ad allora esistente solo come figura di infermiere generico, si ebbe una vera rivoluzione nel mondo di tale professione. Fino ad allora esclusivo appannaggio del mondo femminile, il lavoro infermieristico era stato visto come "ausiliario" e "vocazionale", era giudicato particolarmente adatto alle donne e soprattutto alle religiose. Con la legge 15 novembre 1973, n. 795, l'Italia recepì l'Accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri professionali, allo scopo di far crescere la qualità della formazione e consentire la possibilità per gli infermieri di lavorare negli stati firmatari dell'Accordo. A definire il campo delle attività e le competenze degli infermieri intervenne anche il d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, che modificava le precedenti norme di regolamentazione della professione risalenti al 1940. Nel 1992, poi, per adeguare i percorsi formativi al ruolo di grande responsabilità svolto dagli infermieri in ogni struttura del sistema sanitario italiano e per entrare a pieno titolo in Europa, presero il via i corsi di diploma universitario per infermiere. Nel 1994 la professione ottenne un nuovo profilo: il decreto ministeriale n. 739/94 riconobbe l'infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica, precisando la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo, le cinque aree della formazione specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica). Analoga definizione dei campi di attività e delle competenze fu successivamente stabilita anche per l'infermiere pediatrico (d.m. 70/97) e per altri 20 profili professionali, tra cui figurano quello dell'assistente sanitario, dell'ostetrica, del terapista della riabilitazione, del tecnico di laboratorio. A fissare gli ultimi tasselli al percorso di riordino della professione è stata la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica". Questa legge stabilisce che gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti possono accedere alla laurea di secondo livello in Scienze infermieristiche, portando ad un riconoscimento "formale" della dirigenza. Per gli infermieri si sono aperte così le porte per l'accesso alla nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario. Nel 2004 è giunta, infine, l'istituzione della laurea specialistica in Scienze infermieristiche, un'opportunità per gli infermieri che intendano acquisire il livello professionale necessario ad esercitare specifiche funzioni nell'area clinico-assistenziale avanzata, nella gestione, nella formazione e nella ricerca.
Per quanto riguarda i collegi professionali, presenti in Italia in numero di 100, la loro attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Collegio stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali. L'organo di governo del Collegio è il consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del consiglio variano da 5 per i collegi con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale. Le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti locali e nazionali si svolgono ogni tre anni.
La Federazione dei collegi degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia è l'organismo che ha la rappresentanza nazionale e ha il compito di coordinare i collegi provinciali. L'organismo che ha la responsabilità di gestire l'attività della Federazione è il comitato centrale, composto da sette membri eletti dal Consiglio nazionale, che al loro interno scelgono un presidente e distribuiscono le cariche di vicepresidente, segretario nazionale e tesoriere. Il comitato centrale ha una funzione di coordinamento, che si esprime in direttive di carattere generale, nella pubblicazione della rivista nazionale, nell'organizzazione di congressi e seminari.
Il Consiglio nazionale, invece, rappresenta un fondamentale momento di confronto delle politiche professionali. Costituito da tutti i presidenti dei collegi provinciali, ratifica il bilancio della Federazione e approva la quota che ogni Collegio provinciale deve versare per le spese di funzionamento degli organismi centrali. In periodiche assemblee i componenti del comitato centrale verificano con i presidenti provinciali le strategie da portare avanti nelle sedi politiche e istituzionali e coordinano le attività da sviluppare sul territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Collegio federato.
Per ciascun Collegio e per la Federazione è eletto un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da un supplente. Essi durano in carica per il periodo previsto per i consigli direttivi e per il comitato centrale. Un orientamento che sta prendendo piede a livello dell'architettura istituzionale dell'ente è l'attivazione di coordinamenti regionali dei collegi, necessità individuata dal comitato centrale e fatta propria dal Consiglio nazionale con l'approvazione di un regolamento interno. Attualmente si sono ufficialmente costituiti i coordinamenti dell'Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

(tratto da http://www.ipasvi.it9)


Soggetti produttori collegati:
Collegio delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia - IPASVI della provincia di Bari
Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia - IPASVI della provincia di Brindisi
Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia - IPASVI della provincia di Perugia
Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia - IPASVI della provincia di Terni
Collegio interprovinciale infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia - IPASVI di Perugia e Terni
Collegio provinciale infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia - IPASVI di Taranto
Coordinamento regionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia - IP.AS.VI. di Perugia e Terni


Redazione e revisione:
Lonzini Silvia, 2006/05, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2006/05/30, revisione


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